Codice Etico Asitor
PER I PROFESSIONISTI DELL’ORIENTAMENTO
ASITOR Associazione Italiana per l’Orientamento definisce, in questo Codice, le linee guida di coloro che svolgono attività di Orientamento in ambito scolastico, universitario e professionale e stabilisce norme e regole di comportamento alle quali l’Orientatore ASITOR, nello svolgimento della sua professione, si deve attenere.
Titolo I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1. Il presente Codice contiene le norme comportamentali ai quali devono attenersi tutti gli associati.
Articolo 2. Il presente Codice intende uniformare l’attività degli aderenti all’associazione, operanti in tutti i settori dell’Orientamento, stabilendo i doveri del professionista ASITOR nei confronti del cliente e della professione.
Articolo 3. Al presente Codice tutti i membri di ASITOR (Associazione Italiana per l’Orientamento) hanno l’obbligo di conformarsi.
Articolo 4. L’associato è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.
Articolo 5. La responsabilità deontologica è personale. L’inosservanza del presente codice comporterà l’applicazione delle sanzioni dal regolamento e dallo statuto. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse. 3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l’iscritto ad ASITOR si cancella dall’Associazione.
Articolo 6. L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull’ autonomia.
Titolo II – DEFINIZIONE DI ORIENTAMENTO
Articolo 7. L’Orientamento è l’insieme di tutti quegli interventi finalizzati a consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, del mondo del lavoro e del proprio bagaglio culturale per poter progettare autonomamente il proprio percorso di vita personale e professionale in modo sempre più efficace e contestuale.
Articolo 8. La finalità dell’Orientamento è quella di favorire nella persona la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo in un determinato contesto, così da permetterle l’acquisizione di strumenti che le consentano di essere protagonista delle proprie scelte.
Articolo 9. L’attività di Orientamento si differenzia in maniera sostanziale dalle attività di selezione e di mera promozione di percorsi formativi o scolastici; non deve offrire risposte immediate e definitive come supporto in specifiche fasi della vita, ma deve essere visto come un mezzo utile a favorire il processo di scelta formativo/professionale del soggetto.
Titolo III – IL PROFILO DELL’ORIENTATORE ASITOR
Articolo 10. L’Orientatore associato d’ora in poi indicato come “Orientatore ASITOR” deve avere una preparazione multidisciplinare che comprenda competenze in ambito sociologico, giuslavorista, psico-pedagogico e andragogico, e una capacità di reperire informazioni circa percorsi formativi, opportunità professionali, norme e leggi rilevanti per il tipo di utenza da trasmettere come competenza alla persona in Orientamento. L’Orientatore ASITOR opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline. Riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
L’Orientatore ASITOR non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
Articolo 11. L’Orientatore ASITOR è tenuto ad avere un’adeguata formazione e l’obbligo di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dall’Associazione ed in relazione al proprio livello di qualificazione, in tutti gli ambiti in cui opera. ASITOR metterà a disposizione dei suoi associati attività formativa di aggiornamento professionale.
Articolo 12. L’Orientatore ASITOR deve sempre garantire la sua autonomia professionale, pertanto deve accettare solo condizioni lavorative che non la compromettano.
Articolo 13. L’Orientatore ASITOR deve valutare con attenzione il grado di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti che utilizza nell’erogazione del suo servizio.
Articolo 14. L’Orientatore ASITOR si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia del proprio cliente. L’Orientatore ASITOR è tenuto a svolgere la professione rispettando opinioni e credenze, evitando discriminazioni relative ad estrazione sociale, condizioni economiche, nazionalità, credo religioso, idee politiche, etnia, genere, Orientamento sessuale e abilità e deve rifiutare ogni forma di collaborazione atta a ledere tali principi.
Articolo 15. 1. L’Orientatore ASITOR, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell’attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.
Articolo 16. L’Orientatore ASITOR si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale.
Titolo IV – L’”ORIENTATORE ASITOR” E L’UTENTE-CLIENTE
Articolo 17. L’Orientatore ASITOR deve rispettare il diritto di libertà dell’utente-cliente nella scelta del servizio di Orientamento e del professionista a cui rivolgersi. L’Orientatore ASITOR riconosce i limiti del proprio intervento professionale. L’Orientatore ASITOR, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di orientamento, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.
L’Orientatore ASITOR valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. L’Orientatore ASITOR interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell’intervento di altro professionista. L’Orientatore ASITOR può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.
Articolo 18. Per ogni prestazione orientativa, che vada oltre l’Orientamento informativo, l’Orientatore ASITOR deve definire con il proprio utente-cliente gli obiettivi del percorso da intraprendere, il quadro di riferimento entro il quale si opererà, le tecniche utilizzate; deve informare, inoltre, l’utente-cliente dell’eventuale ente committente e del progetto o attività in cui si colloca l’intervento di Orientamento.
Articolo 19. Ogni prestazione orientativa, di cui all’articolo 13, deve essere concordata preventivamente con l’utente-cliente attraverso forma scritta definita “Patto di Servizio”. L’Orientatore ASITOR nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.
Articolo 20. L’Orientatore ASITOR per ogni prestazione orientativa deve concordare anticipatamente con l’utente-cliente il compenso per il servizio offerto ed inserirlo nel “Patto di Servizio” che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.
Articolo 21. Il Patto di Servizio ha una durata massima di un anno. Qualora la prestazione assumesse carattere di continuità, l’Orientatore ASITOR dovrà, a scadenza, concordare con il cliente-utente un nuovo Patto di Servizio con le caratteristiche descritte nei precedenti articoli 14 e 15.
Articolo 22. L’Orientatore ASITOR deve garantire all’utente-cliente il diritto alla riservatezza, all’anonimato e alla non riconoscibilità, informandolo adeguatamente sulle vigenti norme che tutelano la privacy. Nello svolgimento della sua attività, l’Orientatore ASITOR deve tutelare la segretezza delle informazioni raccolte (appunti, scritti o registrazioni) che riguardino il rapporto professionale. Al termine del percorso di Orientamento, l’Orientatore ASITOR è tenuto a conservare la documentazione nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive l’Orientatore ASITOR è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente. L’Orientatore ASITOR in ogni sua comunicazione, sia all’interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, L’Orientatore ASITOR è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi. L’Orientatore ASITOR, durante l’attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. L’Orientatore ASITOR garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca. Qualora la ricerca coinvolga minori L’Orientatore ASITOR acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.
Articolo 23. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Articolo 24. Durante il percorso di Orientamento, se l’Orientatore ASITOR percepisse da parte dell’utente-cliente la presenza di interferenze dovute a problemi o a contesti personali che vanno oltre la sfera professionale dell’orientamento, è tenuto ad astenersi dall’intraprendere o dal continuare l’attività professionale, senza richiedere ulteriore compenso, ed informando l’utente-cliente che il percorso intrapreso non è in linea con le sue aspettative e richieste.
Articolo 25. L’Orientatore ASITOR deve riconoscere all’utente-cliente il diritto di poter operare le proprie scelte e l’assunzione di responsabilità delle proprie decisioni.
Articolo 26. L’Orientatore, ASITOR in nessun caso, deve influenzare l’utente-cliente per ottenere vantaggi a proprio favore o a favore di terzi e deve evitare qualsiasi pratica rivolta a spingere l’utente-cliente all’accettazione di offerte lavorative o l’iscrizione a determinati percorsi formativi.
Articolo 27. L’Orientatore ASITOR è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa. La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale. L’Orientatore ASITOR deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso. Nelle attività di orientamento di gruppo l’Orientatore ASITOR, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza. La rivelazione del segreto professionale da parte dell’Orientatore ASITOR è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. L’Orientatore ASITOR metterà il cliente al corrente di tale obbligo. In tale sede l’Orientatore ASITOR riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.
Articolo 28. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci. L’Orientatore ASITOR è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, l’Orientatore ASITOR dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso. L’Orientatore ASITOR che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all’Autorità Giudiziaria competente.
Titolo V – L’”ORIENTATORE ASITOR” E I COLLEGHI
Articolo 29. L’Orientatore ASITOR deve sempre avere con i colleghi un rapporto ispirato alla lealtà, alla onestà e al principio di reciproco rispetto.
Articolo 30. L’Orientatore ASITOR deve evitare, quando presta la propria attività, di rivolgere la propria prestazione ad ambiti diversi e non pertinenti diversi da quelli concordati, rimandando l’utente-cliente ad altri servizi o ad altre categorie di esperti qualora necessario.
Articolo 31. L’Orientatore ASITOR deve assumere sempre un comportamento leale che si attenga ai principi di correttezza professionale, si deve astenere da ogni forma di denigrazione o giudizi negativi sui colleghi e sul loro operato, le loro capacità e competenze. Si deve astenere altresì da qualsiasi azione che possa definirsi di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi. L’Orientatore ASITOR deve promuovere la sua attività presentando in modo corretto ed onesto il proprio profilo professionale.
Titolo VI – RAPPORTI CON LA SOCIETA’ E CON I TERZI
Articolo 32. L’Orientatore ASITOR che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.
Articolo 33. L’Orientatore ASITOR, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell’intervento. L’Orientatore ASITOR, qualora rilevi un conflitto d’interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all’incarico.
Articolo 34. L’Orientatore ASITOR che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.
Titolo VII – L’ORIENTATORE E LA PROFESSIONE
Articolo 35. L’Orientatore ASITOR deve agire sempre in conformità con il Codice Etico e, nell’esercizio della professione, deve uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale, della serietà scientifica e della tutela dell’immagine della professione.
Articolo 36. L’Orientatore ASITOR, nello svolgimento della sua attività, non assume comportamenti scorretti atti al procacciamento della clientela. Deve evitare commistioni tra la vita privata e il ruolo professionale che potrebbero arrecare danno all’immagine della professione stessa. L’Orientatore ASITOR si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza. L’Orientatore ASITOR non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
Articolo 37. L’Orientatore ASITOR, per svolgere la sua professione, deve possedere una conoscenza approfondita e continuamente aggiornata dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca del lavoro e delle normative di legge collegate, nonché avere competenze in ambito comunicativo-relazionale per quanto concerne la capacità di gestire, con finalità orientative, le dinamiche del colloquio individuale e/o di gruppo.
Articolo 38. Nel caso che l’attività orientativa è rivolta a particolari tipologie di utenti, come immigrati, disabili, detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, adolescenti, vittime di tratta e di grave sfruttamento, donne – minori vittime di maltrattamenti e abusi, o comunque ad altre specifiche fasce distintamente definite deboli, la pratica professionale di orientamento deve essere adeguatamente supportata da titoli-abilitazioni, conoscenze, metodi e tecniche specifiche adeguate alle suddette categorie, oppure, la pratica dell’orientamento può essere solo di supporto a personale qualificato/specializzato per genere di categoria
Titolo VIII – Attuazione
Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.