CERTIFICATO, QUALIFICATO O COSA?

Certificato, qualificato o cosa?

Questo è un dilemma che spesso attanaglia il mercato del lavoro e troppo spesso, purtroppo, vedo alcuni termini abusati in maniera impropria creando non poca confusione se non proprio una disinformazione.

Per capire un po’ la differenza dobbiamo riferirci alla legislazione italiana e dell’uso che fa di questi termini.

Prendiamo ad esempio il decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

Questo decreto legislativo, in primo luogo, fa distinzione tra enti “TITOLARI” ed enti “TITOLATI” alla “CERTIFICAZIONE”. Ricalco le parole della legge:

«ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

  • il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
  • le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
  • il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

«ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)

Sempre nei primi articoli della legge troviamo anche il termine “Certificazione” e “Qualificazione”.

«certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato […] La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;

«qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato […];

Va da se, che gli unici enti che possono legalmente “certificare” le competenze o “qualificare” sono gli enti TITOLARI o per loro, quelli TITOLATI.

Quindi, abbiamo i titoli di studio (rilasciati dal MIUR), gli attestati di qualifica (Rilasciati dalle Regioni), la registrazione negli albi professionali (Riconosciuti dal MISE) e, con questa legge, la “certificazione delle competenze” inerenti alle singole qualificazioni!

Tutte le altre realtà non possono arrogarsi la possibilità di rilasciare attestati di “qualifica” o “certificare” profili professionali o meglio “aree di attività”, che sono già all’interno dell’atlante del lavoro e delle qualificazioni che è sostanzialmente il “Repertorio nazionale dei titoli d’istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” indicato dalla legge.

Facciamo un esempio: se privatamente formo delle persone nell’ambito dell’orientamento l’uso dei termini Certificare, qualificare (ed anche abilitare) potrebbero essere improprio e creare confusione al consumatore.

Potrei al massimo rilasciare un attestato di frequenza su determinati argomenti o, se consegno pratiche e strumenti “registrati”, una “licenza d’utilizzo”.

Ricordo che un’attestatazione di “parte prima” è un documento la cui validità si basa sull’autocertificazione dalla persona; di “parte seconda“ se la responsabilità sulla sua validità è di un ente diverso da quelli “titolari”; mentre di “parte terza” ha una validità normativa (valore giuridico più forte), perché rilasciata da un ente titolare “parte terza” nella valutazione!

Quindi, quando ci viene prospettato un “attestato” o una “certificazione” dobbiamo accertarci che effettivamente ci siano le autorizzazioni o riconoscimento degli enti Titolati … almeno sono consapevole che in mancanza di questi, l’attestato o la certificazione potrebbe avere un valore di mercato ma no certamente, un valore legale.

Una parentesi va comunque aperta sull’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi previsto regolamentata dalla legge 4 del 2013.

Questa legge è stata fortemente voluta dal “COLAP” (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) e se da una parte valorizza il lavoro delle professioni non regolamentate (tra queste anche quella degli orientatori), dall’altra tutela il consumatore, appunto, sulla “qualità del servizio”.

Infatti, l’articolo 7 Legge 4/2013 – “Sistema di attestazione” recita:

“Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  1. alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  2. ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  4. alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4; (sportello a tutela del cittadino)
  5. all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  6. all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.”

Infine, chiaramente: “Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.” Vale a dire che, non essendo una professione regolamentata, può essere comunque praticata anche da non iscritti all’associazione professionale.

Nonostante tutto, essendoci un controllo da parte del MISE (anche attraverso lo sportello del cittadino) sull’operato del professionista, l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi diventa una garanzia su standard professionali, un valore aggiunto sul mercato del lavoro.

Parlando di associazioni professionali è doveroso fare un’altra precisazione su altri termini usati se non abusati, che sono “albo” o “registro” nazionale.

Queste parole sono “bandite” dal MISE perché attribuibili solo alle professioni regolamentate; le altre realtà potranno utilizzare parole come “elenco” o “lista”.

La normativa, a tutela del consumatore, è sempre più stringente; ecco perché essere un’associazione professionale inserita nell’elenco del MISE tra le associazioni professionali che rilasciano attestazione di qualità professionale dei servizi, ottenere quest’attestazione, può divenire un valore aggiunto nel mercato del lavoro.

[Marco Chillemi]