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Lo Statuto e l’Atto Costitutivo

ASSOCIAZIONE ITALIANA ORIENTATORI – ATTO COSTITUTIVO

 

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

È costituita un’Associazione denominata ASITOR Associazione Italiana Orientatori.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede a Castellanza in Via Luigi Pomini 13. La sede operativa può essere stabilita in luogo diverso dalla sede legale e in qualunque momento l’Associazione potrà istituire, sia in Italia sia all’estero, sedi territoriali, uffici secondari, rappresentanze e succursali.

Articolo 3 – Scopi sociali

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale. Gli scopi della Associazione sono: promuovere la cultura, i saperi e le abilità tecnico-professionali dell’orientamento anche mediante approfondimenti, confronti, esperienze, ricerche per un continuo scambio di conoscenze a livello nazionale e internazionale; contribuire alla valorizzazione, all’accrescimento e all’aggiornamento delle competenze professionali degli addetti all’orientamento, attestando alti livelli di qualità professionale e di qualità dei servizi offerti; facilitare l’accesso al mercato delle professioni nuove e tradizionali dell’orientamento, mettendo a disposizione gli strumenti operativi, normativi e culturali necessari; aiutare un corretto sviluppo dell’orientamento mediante la definizione di standard professionali ed etici; offrire servizi e iniziative capaci di rispondere alle diverse esigenze ed espressioni degli Associati, perseguire la costante verifica di professionalità degli Associati e promuovere, favorire e verificare l’aggiornamento costante dei propri Associati, adottando i mezzi e le strutture tecnico-scientifiche migliori; predisporre organi di controllo per la verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte dei propri Associati; favorire alleanze con altre organizzazioni che rappresentano nuovi territori della conoscenza e proporre soluzioni e metodologie efficaci e modelli innovativi; pubblicizzare la funzione strategica dell’orientamento e collaborare, in qualità di ente tecnico, con le istituzioni del Paese; tutelare gli interessi dei propri Associati nei rapporti con enti e autorità.

Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi sociali, l’Associazione può pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo: pubblicare libri; realizzare materiale informativo sia in versione cartacea sia in versione elettronica, utilizzando qualsiasi tipo di tecnologia e la rete Internet; elaborare codici etici e processi di attestazione per lo svolgimento delle attività di orientamento; organizzare convegni, giornate di studio e seminari; svolgere ricerche; istituire commissioni o comitati culturali e scientifici; costituire delegazioni regionali o territoriali di coordinamento; predisporre strumenti a tutela dell’utenza.

Articolo 4 – Durata

La durata della Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Ammissione

Alla Associazione possono aderire persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Associazione nel proprio Statuto.

La domanda di ammissione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e comporta l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, l’obbligo di osservare le deliberazioni degli Organi Sociali, nonché l’impegno di tenere un comportamento corretto.

L’ammissione alla Associazione è compito esclusivo del Consiglio Direttivo che ha facoltà di deliberare la reiezione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro trenta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione entro tale termine, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

L’ammissione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Chiunque aderisca alla Associazione può, infatti, in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero degli Associati della Associazione stessa.

Articolo 6 – Associati

Gli Associati si distinguono in: Associati Fondatori; Associati Ordinari; Associati Sostenitori.

Sono Associati Fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo della Associazione e partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza e vengono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con delibera del Consiglio Direttivo, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, e intendono condividere gli scopi indicati all’articolo 3 e collaborare per il loro perseguimento.

Sono Associati Sostenitori enti o persone fisiche che, oltre alla quota stabilita per i Soci Ordinari, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e si adoperano con la propria attività alla valorizzazione dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro doveri e diritti nei confronti della Associazione.

Ciascun Associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione, a frequentare la sede sociale, a ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto dalla Associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Associazione.

L’ammissione alla Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto nella Assemblea degli Associati.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde: a) per decesso; b) per dimissioni, da presentare per iscritto; c) per morosità, quando il versamento della quota associativa annuale non viene effettuata entro quaranta giorni dall’inizio dell’anno associativo; d) per espulsione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’Associato che commette azioni ritenute indegne o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento della Associazione. Gli Associati dimissionari o espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

A carico degli Associati possono essere adottati dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione; sospensione temporanea da ogni incarico sociale.

Articolo 8 – Organi sociali

Gli Organi e le cariche sociali della Associazione sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i tre Vicepresidenti, il Segretario, il Comitato Tecnico-Scientifico. Tutte le cariche durano quattro anni, non sono reiterabili per più di tre volte consecutive, sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione.

L’elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Sono ineleggibili, e se eletti decadono con effetto immediato dalla rispettiva carica, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali abbiano riportato condanne penali anche non definitive.

Articolo 9 – Assemblea degli Associati

L’Associazione è governata dalla Assemblea degli Associati, alla quale partecipano tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario; delinea gli indirizzi generali della attività della Associazione; delibera le modifiche al presente Statuto; delibera la eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, durante la vita della Associazione nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19 del presente Statuto e comunque qualora sia consentito dalla legge; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre Consiglieri.

La convocazione della Assemblea viene fatta mediante lettera raccomandata o email, da inviare agli Associati almeno quindici giorni prima della adunanza e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Presiede l’Assemblea il Presidente della Associazione o chi ne fa le veci. Ogni Associato alla Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega che può essere conferita soltanto ad altro Associato. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni della Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, compresi il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario. I Consiglieri devono essere scelti tra gli Associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere non è reiterabile per più di tre volte consecutive. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei Consiglieri questi sarà sostituito dal primo non eletto alla precedente Assemblea. In mancanza di un sostituto sarà obbligatorio ricoprire il posto vacante con una nuova elezione che dovrà avvenire con convocazione della Assemblea entro novanta giorni dall’evento. Il nuovo Consigliere resta in carica per tutta la durata residua del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; l’ammissione alla Associazione di nuovi Associati; la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; la verifica dell’osservanza dei principi deontologici contenuti nel Codice etico secondo le modalità in esso definite; la stipulazione di convenzioni con una o più assicurazioni per la copertura della responsabilità in caso di danno durante lo svolgimento dell’attività professionale.

Il Consiglio Direttivo può redigere e approvare i Regolamenti che disciplinano le attività dell’Associazione; approva i codici etici e i processi di attestazione per lo svolgimento di azioni di orientamento. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri. La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o email spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della adunanza e contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 11 – Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio e ha la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, prima al Consiglio Direttivo e poi alla Assemblea.

Articolo 12 – Vicepresidenti

I Vicepresidenti assistono il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compresa la legale rappresentanza, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, attende alla corrispondenza, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri sociali, coordina e armonizza l’operato dei diversi Organi della Associazione, controlla l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita della Associazione al fine di garantirne la continuità e il buon funzionamento e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento della amministrazione della Associazione.

Articolo 14 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da cinque membri, di riconosciuto prestigio e accertata professionalità negli ambiti di interesse della Associazione.

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva; formula pareri e proposte per il miglior funzionamento dell’Associazione; verifica l’adempimento dell’obbligo formativo e dell’aggiornamento professionale da parte degli Associati nell’ambito dell’orientamento.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno, alle sue riunioni interviene il Segretario, che riferisce in merito ai programmi di attività della Associazione e redige i verbali dei lavori.

Articolo 15 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati alla Associazione.

I libri della Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Associazione è costituito: a) dal fondo di dotazione iniziale versato a fondo perso da parte degli Associati Fondatori; b) da beni mobili o immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo e diventino di sua proprietà; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; e) da eventuali elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote associative annue; b) contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) ogni altra entrata che concorre a promuovere, sostenere e incrementare le attività istituzionali della Associazione.

Articolo 17 – Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa che tutti gli Associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, hanno l’obbligo di versare annualmente alla Associazione. L’ammissione alla Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento della quota associativa annua. È comunque facoltà degli Associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

I versamenti al fondo di dotazione, ad eccezione del versamento della quota associativa, possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto.

l versamenti non creano altri diritti di partecipazione e in nessun caso essi sono ripetibili e rivalutabili; né in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dalla Associazione può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione; le quote e i contributi associativi, inoltre, sono intrasmissibili, eccezione fatta per i trasferimenti a causa di morte.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Associazione coincide con l’anno solare: inizia pertanto l’1 Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 19 – Destinazione degli utili

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 – Altre norme

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente stabilite con un Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge previste in materia.

 

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